È stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di indicazione dell'origine del grano per la pasta di semola di grano duro.
Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia debbano continuare a indicare obbligatoriamente in etichetta le seguenti diciture:
- Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
- Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
Specifiche:
- Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
- se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA
Le indicazioni sull'origine devono essere apposte in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
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